CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO


Art. 1
Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del CCACC,devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.
Art. 2
Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2. II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi del regolamento e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3
Dichiarazioni lesive
1.Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito del CCACC.
2.Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.
3.L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.
4.La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
Art. 4
Sanzioni per le dichiarazioni lesive
1. Le dichiarazioni idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità del Comitato nel suo complesso o in una specifica struttura, sono punite con l’ammenda da € 100,00 a 1000,00 e con la squalifica non inferiore ad un mese e non superiore ad anni cinque. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione Comitato, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.
3. Se la dichiarazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.
4. L’entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.
5.Le società sono punite, ai sensi dell’art. 2, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.
Art. 5
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
4. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, gli Organi di Giustizia Sportiva
Art. 6
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società
1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.
2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l’aggravamento delle sanzioni.
3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
TITOLO II
SANZIONI

Art. 7
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norma che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.
Art. 8
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria.
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Art. 9
Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati
1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione delle norme o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno al Comitato ed a rappresentare la propria società;
f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
g) squalifica a tempo determinato;
2. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
3. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
Art. 10
Sospensione cautelare
1. Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
Art. 11
Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un’altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
Art. 12
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.
2. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
3. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive
4. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.
Art. 13
Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni
Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Giudice Sportivo e del Rappresentante Arbitri della sezione, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.
Art. 14
Grazia
Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Giudice Sportivo e del Rappresentante Arbitri della sezione, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.
TITOLO III
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 15
Organi di giustizia sportiva
Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.
Art. 16
Il Giudice sportivo
1. Il Giudice sportivo è nominato per una stagione sportiva dal Presidente, di intesa con il Consiglio Direttivo ed il Rappresentante Arbitri del Comitato.
2. Il Giudice sportivo giudica in prima istanza in ordine ai fatti sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.
3. Il Giudice sportivo giudica, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d’ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere formalizzato entro le quarantotto ore successive a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa, di 50 euro, devono essere trasmesse alla segreteria del Comitato. Nel caso in cui l'esito del reclamo possa controvertire il risultato acquisito sul campo o prevedere il rifacimento della gara, lo stesso deve essere notificato alla controparte. La prova dell'avenuta notifica deve essere allegata, pena l'inammissibilità, al reclamo da inviare al Comitato.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare.
Art. 17
Istanze di Secondo Grado
La Commissione Disciplinare
1. La Commissione Disciplinare è composta da membri del Consiglio Direttivo del Comitato, dal Rappresentante Arbitri presso la Sezione e dal Giudice Sportivo in carica.
2. La Commissione disciplinare giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Il ricorso deve essere presentato entro settantadue ore dalla datta di pubblicazione del Comunicato unitamente alla tassa di ricorso di 50 euro.
3. La Commissione Disciplinare giudica in prima istanza sui fatti denunciati da Organi di Giustizia di primo grado.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Riserva normativa
Per quanto non previsto dal presente Codice, vige quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.